La Legge 91 del 5 febbraio 1992 (articolo 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (certificati medici, scolastici o altro).