In conformità alle disposizioni di legge riguardanti la "Lottizzazione abusiva", come definite nell'Art.30 del D.P.R. 380/2001, gli atti tra vivi che riguardano trasferimenti, costituzioni o scioglimenti della comunione di diritti reali relativi a terreni devono essere corredati del certificato di destinazione urbanistica. In mancanza di tale certificato, l'atto sarà considerato nullo secondo quanto stabilito dalla legge.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
Il certificato viene rilasciato fatte salva la sussistenza di vincoli non riportati nella cartografia della pianificazione territoriale e non contiene attestazioni riguardanti titoli edilizi e/o atti di vincolo edilizio, né procedimenti/atti in materia di vigilanza del territorio.